Onorevoli Colleghi! - Durante la XIV legislatura è stato esaminato un provvedimento legislativo volto alla tutela e alla valorizzazione degli equidi. Tale argomento era trattato da numerose proposte di legge, presentate da parlamentari appartenenti a quasi tutte le forze politiche allora rappresentate in Parlamento.
      Nel novero delle proposte di legge presentate vi era anche quella facente capo alla formazione dei Verdi, l'atto Camera n. 4378, recante norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento quali animali d'affezione, di cui era primo firmatario l'onorevole Pecoraro Scanio.
      Nella seduta del 4 novembre 2004 la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati elaborò un testo unificato delle citate proposte di legge, che però deviava eccessivamente sia dal testo ambientalista, sia dagli obiettivi perseguiti dalla nuova normativa proposta.
      Al fine di non disperdere il lavoro pur svolto nella XIV legislatura e di far tesoro dell'esperienza maturata su tale argomento, ma con l'obiettivo di approvare una legge il più possibile convergente con le finalità della citata proposta dei parlamentari Verdi, riteniamo appropriato ripresentare anche nella presente legislatura il medesimo progetto di legge, volto alla tutela degli equini e al loro riconoscimento quali animali d'affezione.
      Scopo del provvedimento è colmare un gravissimo vuoto normativo, che ha lasciato finora i cavalli e gli altri equini

 

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sprovvisti di un adeguato e specifico quadro di tutela, contrariamente a quella sensibilità nei loro confronti che in questi anni è andata diffondendosi e maturando nella nostra società. Dopo millenni di utilizzo degli equini da parte dell'uomo, spesso connaturatosi come vero e proprio sfruttamento, i cittadini hanno cominciato a considerarli in termini affettivi, instaurando con essi un rapporto del tutto nuovo, fondato sull'amicizia, e iniziando a spezzare quella terribile catena «vecchiaia-macello» che ha condannato a questa triste fine migliaia di animali non più idonei all'esecuzione di prestazioni agonistiche e di lavoro in genere, per motivi di malattia o di anzianità.
      In questi ultimi anni, ad esempio, sono sorti in Italia diversi centri di ricovero per soggetti «alla fine della carriera», su iniziativa di privati e di associazioni protezionistiche, allo scopo di venire incontro alla crescente richiesta dei proprietari di elargire una meritata pensione ai propri amici equini, anziché venderli ai macellai.
      Si moltiplicano, inoltre, le iniziative volte alla salvezza di questi animali, che spesso vengono acquistati da persone che hanno il nobile intento di sottrarli alla triste fine del mattatoio. Per non parlare poi degli equini di proprietà dello Stato, la cui vendita all'asta ha sempre suscitato grande indignazione nell'opinione pubblica, tanto da riuscire a farne sospendere diverse nell'ultimo periodo.
      Contestualmente, è aumentato il numero degli appassionati che si sono avvicinati e continuano ad avvicinarsi ai cavalli e agli altri equini per godere semplicemente della loro meravigliosa compagnia, già valorizzata e riconosciuta ampiamente, anche con l'utilizzo di questi animali nella pet therapy.
      Ciò determina la necessità di stabilire norme chiare e precise che possano disciplinare nel modo migliore le loro condizioni di custodia e di impiego negli svariati ambiti di attività, riconoscendo loro lo status, che ormai si sono ampiamente e meritatamente conquistati, di «animali d'affezione»; riconoscimento atteso e auspicato da un vasto movimento di cittadini. Ed è proprio questo il concetto cardine dell'impianto legislativo proposto, come stabilito nell'articolo 1, nel quale - come naturale conseguenza - è previsto il divieto di macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti, nonché di vendita e di consumo della loro carne in tutto il territorio nazionale. In esso è, altresì, contemplato il divieto di usarli in spettacoli contrari alla loro natura e in esperimenti scientifici.
      Occorre essere coscienti che questa disposizione potrà incidere sulla produzione di alcuni piatti tradizionali italiani contenenti carne equina; tuttavia, l'evoluzione della sensibilità pubblica verso gli animali d'affezione, e verso i cavalli in particolare, ha assunto tale caratura che va riconosciuta anche a livello giuridico. Questo è uno dei rari casi in cui anche chi da sempre difende i prodotti tipici italiani può richiedere un piccolo sacrificio in nome di una maggiore civiltà e di un maggiore rispetto degli altri esseri viventi.
      Tuttavia, potrebbe essere valutata nell'iter della proposta di legge, per una fase transitoria, ove ce ne fosse una effettiva richiesta, anche la possibilità di consentire alcune importazioni di carni equine dall'estero, ai soli fini effettivi della realizzazione delle specialità tradizionali contenenti tali carni.
      L'articolo 2 riguarda le condizioni di benessere da assicurare ai cavalli e agli altri equini da parte dei proprietari, in ordine alla loro custodia e alla loro cura, anche al fine di evitare situazioni detentive non adeguate ai suddetti criteri (ad esempio tenerli «in posta», ossia in spazi troppo limitati e costantemente legati, cosa che impedisce loro di fatto di sdraiarsi, e dunque di dormire).
      Esso stabilisce anche l'istituzione di un registro anagrafico degli equini, le modalità di addestramento e di utilizzo in funzione della salvaguardia della loro integrità psicofisica (spesso violata con metodi di doma cruenti, con addestramenti che iniziano in tenerissima età o con prestazioni agonistiche troppo rischiose e dannose per la salute e per la vita stessa degli animali). La proposta di legge sancisce, altresì, il divieto di somministrazione
 

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di sostanze dopanti, oggi paradossalmente consentita in assenza di una specifica norma che espressamente la vieti (come dimostra la recente archiviazione nella procura di Milano di un'importante inchiesta che aveva coinvolto numerose persone dell'ippica).
      L'articolo 3 concerne gli equini di proprietà delle Forze armate e di enti pubblici, per i quali è sancita l'abolizione del sistema di vendita all'asta ed è prevista la possibilità di darli in affidamento a privati.
      L'articolo 4 istituisce una commissione tecnica presso il Ministero della salute, composta da rappresentanti nominati dai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, delle federazioni equestri riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e delle associazioni maggiormente rappresentative per la tutela degli animali.
      L'articolo 5 prevede la realizzazione, da parte dello Stato, di pensionati pubblici per equini anziani, malati o che i proprietari non possono più tenere, nonché le modalità di affidamento degli animali a privati.
      L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per chiunque violi la legge.
      L'articolo 7 riguarda la vigilanza sul rispetto della legge, affidata anche alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche e zoofile, il cui impegno in questi anni ha dato ampi ed encomiabili risultati.
      L'articolo 8 concerne l'istituzione di un fondo per la tutela degli equini.
      L'articolo 9, infine, prevede la copertura finanziaria per l'attuazione della legge.
 

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